CERC®
COMPACT

  • Cures osteoarthritis, reduces inflammation,
    promotes tissue regeneration
  • 15,6” LCD Touch Screen
  • Max 300 W
  • Made entirely in ITALY
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CERC®
COMPACT

  • Cures osteoarthritis, reduces inflammation,
    promotes tissue regeneration
  • 15,6” LCD Touch Screen
  • Max 300 W
  • Made entirely in ITALY

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Athermal

Also indicated for treatments that do not require heat emission.

Effective

An effective solution that guarantee quick recovery and healing.

Pain-free

Innovative, non-invasive and completely pain-free therapy.

No medical supervision required

Quick and effective therapeutic treatment without medical supervision.

  • MAIN FEATURES
    max 300 W
    15.6" color touch screen
    100 times faster
    Rapid and effective therapeutic treatments
    Ergonomic emitters of various sizes
    Continuous and pulsed therapy options
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS
    SCREEN15,6” LCD Touch Screen
    APPLICATIONResonant controlled energy
    FREQUENCY1,8 MHz/2,0 MHz
    POWERMax 300 W
    EMITTERSVarious measures
    OPERATING MODESContinuous / Pulsed
    POWER SUPPLYEurope: 230~260V, 50~60 Hz
    WEIGHT8 kg
    DIMENSIONSL 59 cm - H 26 cm - P 44 cm
  • MOST COMMON APPLICATIONS
    Gonarthrosis (knee)
    Coxarthrosis (hip)
    Lomboartrosi
    Knee chondropathy
    Bone edema
    Trauma and acute muscle injury (first 72 hours)
    Post trauma bone edema (typical in sprain distortion Ankle)
    Chondropathy of the knee
    Fracture consolidation (process acceleration)

GALLERY

  • Applicazione Cerc Therapy Petto
  • Applicazione Cerc Therapy Polso
  • Applicazione Cerc Therapy Caviglia
  • Applicazione Cerc Therapy Collo

 
 
 

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

Articolo 21

  1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
  2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.


* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.