CERC®
PORTABLE

  • Cura l’artrosi, riduce le infiammazioni,
    favorisce la rigenerazione dei tessuti
  • Schermo 15,6” LCD Touch Screen
  • Dimensioni L 46 cm - A 18 cm - P 37 cm
  • Potenza Max 300 W
  • Prodotto interamente in ITALIA
  • Tecnologia 4.0
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CERC®
PORTABLE

  • Cura l’artrosi, riduce le infiammazioni, favorisce la rigenerazione dei tessuti
  • Schermo 15,6” LCD Touch Screen
  • Potenza Max 300 W
  • Prodotto interamente in ITALIA
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Atermica

Indicata anche per trattamenti che non richiedono emissione di calore.

Efficace

Soluzione efficace che garantisce rapidità di recupero e guarigione.

Indolore

Terapia innovativa, non invasiva e completamente indolore.

Senza operatore

Trattamenti terapeutici rapidi ed efficaci senza la presenza dell'operatore.

  • CARATTERISTICHE PRINCIPALI
    max 300 W di potenza
    Touch screen a colori da 10”
    100 volte più veloce
    Trattamenti terapeutici rapidi ed efficaci
    Opzioni di terapia continua e pulsata
    Emettitori ergonomici: 1 x 80mm
    Tecnologia 4.0
  • SPECIFICHE TECNICHE
    SCHERMO10” LCD Touch Screen
    APPLICAZIONEEnergia risonante controllata
    FREQUENZA1,8 MHz/2,0 MHz
    POTENZAMax 300 W
    EMETTITORI1 x 80mm
    MODALITÀ OPERATIVEContinua/Pulsata
    ALIMENTAZIONE ELETTRICAEuropa: 230~260V, 50~60 Hz
    PESO8 kg
    DIMENSIONIL 46 cm - H 18 cm - P 37 cm
  • APPLICAZIONI PIÙ COMUNI
    Gonartrosi (ginocchio)
    Coxartrosi (anca)
    Lomboartrosi
    Condropatia ginocchio
    Edema osseo
    Trauma e lesione muscolare acuta (prime 72 ore)
    Edema osseo post trauma (tipico nella distorsione della
    Caviglia)
    Condropatia del ginocchio
    Consolidamento frattura (accelerazione del processo)

GALLERIA

  • Applicazione Cerc Therapy Polso
  • Applicazione Cerc Therapy Caviglia
  • Applicazione Cerc Therapy Collo
  • Applicazione Cerc Therapy Petto
 
 
 

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46

Articolo 21

  1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
  2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.


* Il DM previsto dal comma 1 dell’articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.